- Codice etico dello Studio Dott. Ing. Agostino Lertora Ingegneria Civile e Strutturale e Consulenza:
PREMESSA
Lo Studio Tecnico di Ingegneria Civile e Strutturale e
di Consulenza ha origine nel 1983 con l’inizio da parte del Titolare Ing.
Agostino Lertora dell'attività professionale.
L'impegno è sempre stato quello di gestire il più
efficacemente possibile l'attività libero professionale in genere.
La crescita professionale si è sempre accompagnata
alla sensibilità etica e alla consapevolezza dell'importanza della
responsabilità civile e sociale.
A tal proposito, l’Ing. Agostino Lertora, e così il suo Studio, ha ritenuto significativo formalizzare un Codice
Etico che contenga tutti i principi cui si è sempre ispirato.
Il Codice è approvato da tutti i soggetti attualmente
coinvolti nella attività, nella convinzione che anche l'impegno in questo ambito
possa costituire un valore aggiunto sia sul piano concreto che su quello
dell'immagine, oltre che una trasparente linea di condotta di vita dello Studio
stesso.
… (continua)
Copyright 2013 Studio Dott. Ing. Agostino Lertora - Tutti i diritti riservati Release: 01-2013
Codice deontologico e norme di attuazione dell'Ordine Ingegneri di Genova:
http://www.ordineingegneri.genova.it/index.php?option=com_content&view=article&id=78:deontologia&catid=56:generale
1 PRINCIPI GENERALI
1.1 La
professione di ingegnere deve essere esercitata nel rispetto delle leggi
dello Stato, dei principi costituzionali e dellordinamento
comunitario. La professione di ingegnere costituisce attività di
pubblico interesse. L'ingegnere è personalmente responsabile della
propria opera e nei riguardi della committenza e nei riguardi della
collettività.
1.2 Chiunque
eserciti la professione di ingegnere in Italia, anche se cittadino di
altro Stato, è impegnato a rispettare e far rispettare il presente
codice deontologico finalizzato alla tutela della dignità e del decoro
della professione.
1.3 Le presenti norme si applicano per le prestazioni professionali rese in maniera sia saltuaria che continuativa.
1.4 L'ingegnere
adempie agli impegni assunti con cura e diligenza, non svolge
prestazioni professionali in condizioni di incompatibilità con il
proprio stato giuridico, né quando il proprio interesse o quello del
committente siano in contrasto con i suoi doveri
professionali.L'ingegnere rifiuta di accettare incarichi per i quali
ritenga di non avere adeguata preparazione e/o quelli per i quali
ritenga di non avere adeguata potenzialità per l'adempimento degli
impegni assunti.
1.5 L'ingegnere
sottoscrive solo le prestazioni professionali che abbia personalmente
svolto e/o diretto; non sottoscrive le prestazioni professionali in
forma paritaria, unitamente a persone che per norme vigenti non le
possono svolgere. L'ingegnere sottoscrive prestazioni professionali in
forma collegiale o in gruppo solo quando siano rispettati e specificati i
limiti di competenza professionale e di responsabilità dei singoli
membri del collegio o del gruppo. Tali limiti dovranno essere dichiarati
sin dall'inizio della collaborazione.
1.6 L'ingegnere
deve costantemente migliorare ed aggiornare la propria abilità a
soddisfare le esigenze dei singoli committenti e della collettività per
raggiungere il miglior risultato correlato ai costi e alle condizioni di
attuazione.
2 SUI RAPPORTI CON L'ORDINE
2.1 L'appartenenza
dell'ingegnere all'Ordine professionale comporta per lo stesso il
dovere di collaborare con il Consiglio dell'Ordine. Ogni ingegnere ha
pertanto l'obbligo, se convocato dal Consiglio dell'Ordine o dal suo
Presidente, di presentarsi e di fornire tutti i chiarimenti che gli
venissero richiesti.
2.2 L'ingegnere
si adegua alle deliberazioni del Consiglio dell'Ordine se assunte
nell'esercizio delle relative competenze istituzionali.
3 SUI RAPPPORTI CON I COLLEGHI
3.1 Ogni
ingegnere deve improntare i suoi rapporti professionali con i colleghi
alla massima lealtà e correttezza, allo scopo di affermare una comune
cultura ed identità professionale pur nei differenti settori in cui si
articola la professione.
3.2 Tale forma
di lealtà e correttezza deve essere estesa e pretesa anche nei confronti
degli altri colleghi esercenti le professioni intellettuali ed in
particolar modo di quelle che hanno connessioni con la professione di
ingegnere.
3.3 L'ingegnere
deve astenersi da critiche denigratorie nei riguardi di colleghi e, se
ha motivate riserve sul comportamento professionale di un collega, deve
informare il Presidente dell'Ordine di appartenenza ed attenersi alle
disposizioni ricevute.
3.4 L'ingegnere
che sia chiamato a subentrare in un incarico già affidato ad altri,
potrà accettarlo solo dopo che il committente abbia comunicato ai primi
incaricati la revoca dellincarico; dovrà inoltre informare per iscritto
i professionisti a cui subentra e, in situazioni controverse, anche il
Consiglio dellOrdine.
3.5 L'ingegnere
si deve astenere dal ricorrere a mezzi incompatibili con la propria
dignità per ottenere incarichi professionali, come l'esaltazione delle
proprie qualità a denigrazione delle altrui o fornendo vantaggi o
assicurazioni esterne al rapporto professionale.
4 SUI RAPPORTI CON IL COMMITTENTE
4.1 Il rapporto
con il committente è di natura fiduciaria e deve essere improntato alla
massima lealtà, chiarezza e correttezza.
4.2 L'ingegnere
è tenuto al segreto professionale; non può quindi, senza esplicita
autorizzazione del committente, divulgare quanto sia venuto a conoscere
nell'espletamento delle proprie prestazioni professionali.
4.3 L'ingegnere
deve definire preventivamente e chiaramente con il committente, nel
rispetto del presente codice, i contenuti, compensi e termini degli
incarichi professionali conferitigli.
4.4 Nei
rapporti con il committente, sia pubblico che privato, le prestazioni
devono essere retribuite secondo le norme vigenti. Resta fermo lobbligo
di rispettare i principi di cui allart. 36 della Costituzione, nonché
di salvaguardare il decoro della professione ai sensi dellart. 2233
c.c..
4.5 L'ingegnere
non può accettare da terzi compensi diretti o indiretti, oltre a quelli
dovutigli dal committente, senza comunicare a questi natura, motivo ed
entità ed aver avuto per iscritto autorizzazione alla riscossione.
4.6 L'ingegnere
è inoltre tenuto ad informare il committente, nel caso abbia rapporti
di interesse su materiali o procedimenti costruttivi proposti per lavori
attinenti il suo incarico professionale, quando la natura e la presenza
di tali rapporti possano ingenerare sospetto di parzialità
professionale o violazione di norme di etica.
5 SUI RAPPORTI CON LA COLLETTIVITA' E IL TERRITORIO
5.1 Le
prestazioni professionali dell'ingegnere saranno svolte tenendo conto
preminentemente della tutela della vita e della salute dell'uomo.
5.2 L'ingegnere
è tenuto ad una corretta partecipazione alla vita della collettività
cui appartiene e deve impegnarsi affinché gli ingegneri non subiscano
pressioni lesive della loro dignità.
5.3 Nella
propria attività l'ingegnere è tenuto, nei limiti delle sue funzioni, ad
evitare che vengano arrecate all'ambiente nel quale opera alterazioni
che possano influire negativamente sull'equilibrio ecologico e sulla
conservazione dei beni culturali, artistici, storici e del paesaggio.
5.4 Nella
propria attività l'ingegnere deve mirare alla massima valorizzazione
delle risorse naturali e al minimo spreco delle fonti energetiche.
6 SULLA PUBBLICITA
6.1 Fermo
restando il divieto di pubblicità comparativa o denigratoria è
consentito svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le
specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto e
i criteri per la determinazione degli onorari delle prestazioni e dei
costi.
6.2 Il
Consiglio dellOrdine vigila sul rispetto dei principi di trasparenza,
correttezza e veridicità del messaggio pubblicitario.
6.3 Lutilizzo
distorto dello strumento pubblicitario e la violazione dei limiti e
principi precisati nei precedenti commi 1 e 2 e delle norme vigenti in
materia, costituisce illecito disciplinare.
7 SULLE FORME ASSOCIATIVE DELLATTIVITA PROFESSIONALE
7.1 I servizi
professionali, anche di tipo interdisciplinare, possono essere forniti
agli utenti in forma associativa o societaria nei modi e nei termini di
cui alle norme vigenti.
7.2 Le
prestazioni professionali devono essere rese sotto la direzione e
responsabilità di uno o più soci/associati, il cui nome deve essere
preventivamente comunicato al committente.
8 DISPOSIZIONI FINALI
8.1 Il presente
codice è accompagnato da norme attuative elaborate dal C.N.I., norme
recepite dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di
Genova per una migliore tutela dell'esercizio professionale e per la
conservazione del decoro della categoria nella particolare realtà
territoriale in cui lo stesso Consiglio è tenuto ad operare.
8.2 Il presente
Codice è depositato presso il Ministero della Giustizia, il Consiglio
Nazionale degli Ingegneri, gli Ordini Provinciali, gli Uffici Giudiziari
e Amministrativi interessati.
NORME DI ATTUAZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO
PREMESSA
Le presenti norme hanno lo scopo di
fornire indicazioni sull'applicazione del codice deontologico. Si
riportano alcune situazioni applicative che non devono essere
considerate esaustive, intendendo così che particolari casi, non
espressamente indicati, non debbono essere considerati esclusi. Ogni
violazione al codice deontologico comporta l'applicazione delle sanzioni
disciplinari previste dal Regolamento per le professioni di ingegnere
ed architetto approvato con R.D. 23.10.1925 n. 2537.
... (continua)